Le Associazioni di Area 10 e 11 sul DDL AS 1518: criticità, rischi e proposte per l’università pubblica
Le società scientifiche delle Aree 10 e 11 esprimono riserve sul Disegno di Legge AS 1518, contestando l’eccessiva localizzazione del reclutamento universitario e la marginalizzazione del dibattito accademico nazionale. Il documento propone una revisione condivisa e l’istituzione di un Osservatorio di monitoraggi
Associazioni scientifiche di Area 10 e di Area 11
Parere sullo schema di DDL Atti Senato 1518
Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario
Il Disegno di Legge rispecchia due principi generali, del resto ben definiti nel documento che ha redatto il Gruppo di Lavoro creato dal Ministro Bernini, con il Decreto 1591 del 20 settembre 2024, per il riordino della Legge 240 del 30 dicembre 2010:
- superamento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ritenuta poco efficace per la valutazione dei candidati e per il reclutamento
- responsabilizzazione delle singole sedi, chiamate al controllo della produttività sia dei candidati nelle procedure concorsuali sia del personale in organico.
Le Società scientifiche di Area 10 e di Area 11 individuano gravi criticità sui principi generali e sulle applicazioni che ne derivano.
- Il Gruppo di Lavoro creato dal Ministro Bernini, senza dubbio meritevole nel suo non semplice impegno, esprime consigli e suggerisce dinamiche per il sistema universitario su base personale, in coerenza con il metodo di cooptazione dal quale nasce. Manca un vero contatto con le Associazioni di origine disciplinare, con l’aula stessa del CUN, sia per la disamina del modello attuale sia per la demarcazione degli obiettivi che dovrebbero guidare ogni soluzione. La scelta di optare per un cambiamento radicale più che per l’introduzione di accorgimenti migliorativi su procedure in ogni caso non prive di elementi di positività non deriva certo da un lungo dibattito, non esprime riflessioni comuni.
- La Relazione Tecnica che illustra il Disegno di Legge indica l’esigenza di un superamento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale come creata dalla Legge 240 e come realizzata in base ai due DPR che la modulano, il 222, del 14 settembre 2011, e il 95, del 4 aprile 2016, con esiti non sempre felici nei circa 14 anni di applicazione. Ma il Disegno di Legge non offre un plausibile strumento per garantire al sistema universitario l’impianto pubblico e nazionale che le Associazioni di Area 10 e di Area 11 ritengono decisivo per il futuro del Paese: ogni comma è invece al servizio di un orientamento locale che renderebbe sempre più grave per il sistema universitario il già largamente avviato cammino di disgregazione, con conseguenze negative, tramite il reclutamento dei docenti, nella didattica e nella ricerca, nella tenuta stessa di ogni Settore disciplinare, per tacere dei temibili risultati sul piano sociale o culturale.
- Il Disegno di Legge indica i requisiti necessari per affrontare le procedure concorsuali (Articolo 1, punti a-f). Poco prima, ne affida la descrizione a un Decreto, aggiornato dopo due anni e ogni cinque nel periodo successivo, da emanare “su proposta dell’ANVUR, sentito il CUN”. Un palese attrito: quale margine di libertà il Disegno di Legge apre per l’ANVUR e per il CUN? In ogni caso, i candidati compilerebbero, per mostrare i requisiti necessari, una “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”. Ma il Disegno di Legge non indica chi ne verificherà il possesso e non suggerisce come. Un problema, questo, di non semplice soluzione: il possesso dei requisiti necessari richiede, fra l’altro, una valutazione di pertinenza in relazione al Settore disciplinare.
- Proprio il Settore disciplinare, per il Disegno di Legge, offre la base di riferimento per il bando e per le procedure concorsuali. Senza dubbio lo scopo è plausibile: richiamare candidati dal profilo ben delineato e garantire il massimo delle competenze nella valutazione. Ma il Settore disciplinare, che in Area 10 e in Area 11 ben rispecchia la capillare articolazione dei saperi, non appaga certo le peculiari esigenze di ogni Area. Constatiamo del resto che il Disegno di Legge qui è in palese attrito con lo spirito e con il testo della Legge 79, del 29 giugno 2022, che indica il Gruppo disciplinare, non il Settore, quale base di riferimento per il bando e per le procedure concorsuali.
- Il reclutamento (I e II Fascia) verrà gestito, per il Disegno di Legge, da commissioni con “almeno quattro componenti esterni” e con “almeno” uno “interno” alle singole sedi che promulgano il bando (due componenti anche di II Fascia per la II Fascia). La formulazione ha un errore palese. Non un membro interno, ma un membro scelto dalle singole sedi: un membro interno impedirebbe nelle singole sedi un bando in un Settore disciplinare privo di docenti e in ogni caso genererebbe nelle singole sedi grande difficoltà e disagio per il reclutamento in un Settore disciplinare con organico molto ridotto. Ad un tempo, se il Disegno di Legge vuole per le commissioni cinque componenti, non ha senso il duplice “almeno”, pesante incongruenza per il nitido schema di commissioni con quattro componenti esterni e un membro scelto dalle singole sedi.
- La formulazione sui quattro componenti esterni è pericolosamente ambigua: individuati dalle singole sedi, “previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale”. Quale ruolo svolgono le singole sedi nel sorteggio? Ma soprattutto: presso chi e come i docenti possono registrare “a livello nazionale” la loro condizione di “disponibili”? Sfugge anche la modalità di accertamento dei requisiti necessari per l’accesso dei docenti alle commissioni. Molto concreto è il rischio di un reclutamento radicalmente connotato su base locale. Tanto più per il reclutamento in ingresso, che il Disegno di Legge, con simile formulazione, vuole gestito da commissioni con tre componenti (almeno uno di I Fascia, solo due componenti esterni).
- 7. Il vincolo del numero, per il ruolo di membro nelle commissioni, da non varcare in un tempo dato, apre al rischio di ostacolare le procedure concorsuali, soprattutto in un Settore disciplinare con ridotto personale in organico. Ma il Disegno di Legge suggerisce qui un sorteggio dal Gruppo disciplinare, non dal Settore disciplinare, forse nella coscienza del problema, e sembra persino attenuare il vincolo per i docenti di un Gruppo disciplinare con ridotto personale in organico. Non alluderà del resto, più che al ridotto personale in organico, al ridotto numero di docenti “disponibili”? Manca, in breve, un ben delineato schema, da rispettare nelle singole sedi, per ogni Area, per ogni Gruppo, per ogni Settore disciplinare.
- Se le commissioni con la valutazione individuano il “più meritevole” fra i candidati, anche in base alla “discussione” delle pubblicazioni e dell’esperienza didattica, non è chiara la funzione del “seminario” su invito del Dipartimento: non è certo da escludere un attrito fra la valutazione delle commissioni e il parere del Dipartimento, un attrito che il Disegno di Legge non suggerisce come dirimere.
- Fra le varie aggiunte all’articolo 18 della Legge 240, come comma 4-quater, è inserita la valutazione dei docenti dopo due anni dalla presa di servizio e ogni tre nel periodo successivo. La valutazione, cosiddetta ex-post, appare in attrito con il generale impianto del Disegno di Legge. Se l’intento è quello di garantire commissioni aggregate “a livello nazionale”, non si comprende perché le singole sedi debbano subire una penalizzazione in Fondo di Finanziamento per decisioni di commissioni non da loro determinate. La valutazione dei docenti lascia invece immaginare procedure concorsuali sostanzialmente su base locale, con commissioni determinate dalle singole sedi. È del resto ineludibile un dubbio: come stabilire un rapporto positivo fra la valutazione dei docenti dopo due anni dalla presa di servizio e ogni tre nel periodo successivo, cosiddetta ex-post, e la valutazione per il raggiungimento degli scatti stipendiali o la VQR, la valutazione della ricerca sviluppata nelle strutture?
- Pericolosamente ambigua è la formulazione che il Disegno di Legge offre, con l’Articolo 2, per appagare l’esigenza, molto diffusa nel sistema nazionale, di mobilità. Sembra emergere un principio di “portabilità” del ruolo, con quote stipendiali e punti organico. Ma la gestione tecnica traspare con grande difficoltà. Sfugge la cornice normativa per immaginare “interventi” per favorire la politica dei trasferimenti, con incentivazione, sembra, in base al Fondo di Finanziamento. È inoltre inevitabile il rischio di una radicale perdita di attrattività per le sedi periferiche, soprattutto nelle regioni meridionali, con poderosa e irrazionale crescita di personale in organico per le sedi maggiori. Da non escludere del resto la prospettiva di un bando solo nella speranza di candidati lontani dalle dinamiche dei trasferimenti.
Le Società scientifiche di Area 10 e di Area 11 ritengono dunque decisivo prevedere:
- un meditato impegno di rielaborazione del Disegno di Legge in grado sia di garantire al sistema la sua dimensione pubblica e la giusta coesione nazionale sia di risolvere le gravi criticità di natura tecnica e politica elencate nei punti 1-10,
- un più ampio e capillare coinvolgimento delle comunità accademiche, delle Associazioni di origine disciplinare, dell’aula stessa del CUN, sia per la rielaborazione sia per la successiva fase di descrizione dei requisiti e di gestione dei risultati,
- un progetto di Osservatorio per monitorare un primo e ben delineato periodo di applicazione sperimentale della normativa e per promuovere, sulla base di elementi acquisiti con dettagliata ricognizione, accorgimenti migliorativi o un cambiamento radicale.
Per il Coordinamento delle Associazioni e Consulte di Area 10 Mauro Tulli
Per il Coordinamento delle Associazioni e Consulte di Area 11 Adriano Fabris
In rappresentanza di 37 Gruppi Scientifico-Disciplinari e 108 Settori Scientifico-Disciplinari
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